martedì 8 settembre 2009

Architettiamoli!

Leggo oggi sul Sole 24 Ore che il codice deontologico degli architetti che è entrato in vigore dal primo di settembre (cfr. Edilia) recependo finalmente la legge Bersani del 2006. In particolare ci riguarda per la parte della pubblicità informativa che può riguardare titoli e specializzazioni, caratteristiche del servizio offerto e criteri di determinazione del prezzo, ma non potranno essere divulgati i nomi dei clienti. Sarà l'ordine a monitorare le campagne.

Gli architetti peraltro sono già molto abili a comunicare (tanto che spesso competono con noi su specifiche azioni come marketing territoriale e urbano) e hanno già da tempo occupato spazi di comunicazione come blog, rubriche su riviste generaliste, giornali e tv.

Sarebbe da approfondire e leggere per capire quanto alcune pratiche di relazioni pubbliche rientrino o meno nella regolamentazione della pubblicità informativa. A naso - ma non ho letto il codice - mi vien da dire che ci sono molti spazi d'azione proprio perché i modelli comunicativi di RP saranno stati ignorati (come spesso accade) a vantaggio/svantaggio dei modelli tradizionali di advertising. Chiedo un parere ai miei amici architects...

3 commenti:

  1. Caro Biagio, non sono troppo a conoscenza degli argomenti per rispondere a segno, purtroppo. Il link ed il tema sono di sicuro interesse. Certamente mi viene comunque da pensare, considerato il nostro percorso formativo (quello delle facoltà di architettura), che se l'architetto non ha seguito specifiche strade orientate al design ed alla comunicazione pubblicitaria, è davvero difficile che acceda a questo campo e vi operi con la padronanza a cui fai riferimento (se intendo bene quando accenni ai modelli RP), poichè questi strumenti non ci vengono specificamente insegnati. Allo stesso tempo, chi di noi si cimenta in ambiti che sconfinano nel vostro, non sempre ma talvolta lo fa anche con buoni risultati. La qualità credo possa derivare proprio dal fatto di avere una forma mentis strutturata per altri settori, quando riesca ad estendersi ad ambiti diversi (in questo caso il vostro) con modi che stanno al di fuori degli schemi propri del disciplinare specifico di quegli ambiti. In architettura, per lo meno, ci sono molti esempi di bravi progettisti con una prima formazione su ambiti vicini ma diversi dall'architettura. Infine, chi fra gli architetti si sia spinto verso la comunicazione credo anche lo abbia fatto o lo faccia, consapevolmente od inconsapevolmente, poichè il disegno ed a maggior ragione la grafica dovrebbero essere il nostro strumento di comunicazione principe. Per ora ti lascio questi pensieri. Grazie. A presto!

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  2. Grazie Alberto, fa piacere ricevere un puntuale commento da un professionista del tuo valore.
    La mia domanda probabilmente va rivolta più ai responsabili dell'ordine e è incentrata su questo fatto:
    il codice regolamenta solo le forme di comunicazione e informazione più note come la pubblicità (sicuramente) o anche quelle meno note (il cosiddetto below the line, relazioni pubbliche, ecc.)?

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  3. Sul "del tuo valore" ringrazio ma aggiungo anche: ma vaaaaaaa..
    Sulla domanda che poni rispondo sempre a braccio poichè come ti dicevo non sono molto padrone dell'argomento. E' possibile che di nuovo si ricada in uno di quei casi - frequenti nel mio ambito - in cui la norma, con l'intento di fare chiarezza, lascia in realtà ampi margini di interpretazione e di movimento, leciti e non leciti. Sempre per questioni professionali, ma su altri fronti, vedo che in questi casi la risposta viene purtroppo forse solo dal considerare il caso estremo delle cause legali, domandandosi: "quello che sto facendo, agli occhi di un giudice -che non è un tecnico nè della comunicazione nè dell'architettura - come verrebbe considerato?" A presto! Alberto

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